Art. 1.

      1. All'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «I cittadini adempiono all'obbligo previsto nel primo comma, alternativamente:

          a) mediante assicurazione presso il Servizio sanitario nazionale, con il pagamento dei contributi stabiliti ai sensi del presente articolo;

          b) mediante iscrizione presso un istituto mutualistico di natura pubblica, nei casi previsti dalla legge;

          c) mediante stipulazione di assicurazioni presso soggetti abilitati, con garanzia di una copertura assicurativa almeno equipollente a quella prestata dal Servizio sanitario nazionale nazionale ai sensi della lettera a)»;

          b) al terzo comma, le parole: «i cittadini di cui al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «i cittadini di cui alla lettera a) del secondo comma»;

          c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate le disposizioni per l'accertamento dell'osservanza dell'obbligo di assicurazione previsto dal presente articolo e per l'attuazione della lettera c) del secondo comma».